All’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI TRIESTE

Ricorso ex art. 22 e segg. Legge 689/81

 

 

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa: verbale di contestazione nr. UFF/……. Reg. Gen. Nr. …… per violazione agli artt. 141 e 15  codice della strada.

 

Il sottoscritto                   , nato a [località]  il [data]residente in via                n.      in [località]  ed ivi domiciliato, in qualità di obbligato solidale

 

Visto

 

il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada) e sue modifiche ed integrazioni, visto il D.P.R. 495/1992 (regolamento di attuazione del nuovo codice della strada) sue modifiche ed integrazioni, vista la Legge 689/81,

 

Premesso

 

Che in data  00/00/2006  la Sezione Polizia Stradale di [località] con verbale nr. Uff. ……. contestava notificando a mezzo Servizio Postale al sottoscritto in qualità di obbligato solidale la presunta violazione agli artt. 141 2° comma e 15 1° comma  del decreto Legislativo 285/92 in quanto in data 00/00/2006 il Tizio Rossi quale  conducente dell’autovettura [veicolo A] targata xxxxxxxx di proprietà del sottoscritto, rimaneva coinvolto in infortunio stradale.

Avverso il verbale nr. UFF/……. Reg. Gen. Nr. ….. della Sezione di Polizia Stradale di [località]  il sottoscritto propone

 

Opposizione

 

per i seguenti

 

motivi

 

1)      il verbale de quo è stato redatto a seguito del rilievo di infortunio stradale di cui al n. xx del 00/00/2006 della Sezione Polizia Stradale di [località]  [allegato  n. 1] e successivamente agli eventi verificatisi contestando al conducente dell’automezzo  [veicolo A] targato xxxxxxxx Tizio Rossi violazione all’art. 141 2° comma del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive integrazioni e modificazioni. La norma recita che ”il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.” Proprio la completa analisi del dettato normativo porta ad esaminare tutta una serie di condizioni e circostanze che dovrebbero obbligare il conducente non ad una generica prudenza in condizioni sia di prevedibilità quanto di imprevedibilità, ovvero di sola possibilità di eventi; viene invece specificato  che prudenza e perizia devono essere riferite a precise condizioni quali: 1) al proprio campo visuale e 2) ad ostacoli prevedibili. In tal senso anche l’integrazione dell’articolo 342 del d.p.r. n. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo codice della strada), ribadisce lo spirito della norma in esame quando vi si legge che ”l’obbligo di limitare la velocità di cui all’art. 141 inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l’esistenza di un pericolo…”  Non si può negare che le straordinarie condizioni meteorologiche di quel pomeriggio concretatesi con una eccezionale ed inusuale tempesta di neve risoltasi in pochissime ore;  la mancanza di informazioni attinenti le condizioni  delle carreggiate da parte del gestore del tratto stradale in cui si è verificato l’infortunio;  il ritardo con il quale sono stati messi in atto mezzi antineve che hanno iniziato a percorrere il tratto autostradale solo dopo le ore 17.00; la  particolare prudenza con cui la generalità degli automobilisti guidava per le difficili condizioni meteorologiche traffico intenso e rallentata, tra l’altro rilevata dagli stessi agenti intervenuti (rif. pag. 11  del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti); le azioni dei terzi attori coinvolti nella sequenza del sinistro,  abbiano indotto il conducente del [veicolo A] all’uso di una particolare ma soprattutto continua prudenza a causa delle condizioni di estremo pericolo che la strada offriva a causa della forte iniziale grandinata nel tratto del [località] la quale  proseguiva nel tratto presso [località] con la tempesta di neve producendo  un manto nevoso di una decina di  centimetri in una breve frazione di tempo.

2)      Si ritiene che non si possa non  tenere conto della configurazione morfologica del luogo ove si è verificato il sinistro. Siamo in presenza di tratto autostradale con galleria artificiale in tratto di strada curvilineo destrorso piuttosto lungo, tratto curvilineo che inizia prima della galleria per  proseguire in modo ampio anche al di fuori  della stessa; al termine della galleria si trova la corsia specializzata di uscita  per [località]. Al momento dell’evento tutta la segnaletica orizzontale e verticale era coperta da uno strato di neve come rilevato dagli stessi agenti intervenuti. Tale condizione obbligava i conducenti ad adeguare la velocità alle straordinarie condizioni per cui, ancorché in tratto autostradale, non veniva superata una velocità di 50/60 km orari rispettando ampiamente i limiti di velocità imposti in tale tratto stradale. Ad avvalorare l’inesistenza delle condizioni previste dagli artt. 42 e 43 c.p. si deve pure valutare l’affidamento sull’altrui condotta di guida proprio in virtù delle citate condizioni ambientali: la condotta imprevedibile altrui che nella fattispecie concreta riferisce al precedente sorpasso e capottamento della autovettura  [veicolo B], nonché alla fermata della autovettura [veicolo B]in prossimità del cuspide della intersezione di uscita da tratto autostradale anziché in apposita corsia di emergenza ancorché presente nelle immediate vicinanze così come descritto dagli agenti accertatori (Rif. Sentenza del Tribunale di Vercelli – giudice dott. Tarantola – udienza del 30/10/2001). In tale modo  viene sicuramente interrotto il nesso di causalità tra il comportamento del conducente dell’autovettura [veicolo A]  Tzio Rossi e sinistro, non ravvisando un nesso di causalità se non in base ad un comportamento negligente ed imprudente, bensì  trattandosi piuttosto di comportamento del tutto eccezionale ed imprevedibile da parte degli altri attori (i conducenti della [veicolo B] e della [veicolo C]), azioni certamente indipendenti dal fatto del conducente del [veicolo A]   e quindi come condotta determinata da quella altrui che porta ad operare “una doverosa distinzione tra ciò che è possibile e ciò che è probabile, giacché solo nel secondo caso possono ravvisarsi elementi di colpa” (Rif. Sentenza 19/10/2004 V sezione Corte di Appello di Napoli; ancora: “…una valutazione del comportamento dell’odierno ricorrente tale da mandarlo esente da responsabilità in ordine alla infrazione a lui contestata, per essere la sua condotta determinata da quella altrui”  Giudice di Pace di Grosseto – dott. Capani – del 24/05/2004; pure Cass. Sez. IV 3 aprile 1990, n. 4829, nonché 6/12/1990 2726). Ex multis: tutte considerazioni che alla fine rilevano che: “vada esente da ogni censura di negligenza ed imprudenza giacché quest'ultimo procedeva rispettando i limiti di velocità ed aveva potuto fare un ragionevole affidamento sull'altrui condotta di guida…” ed ancora: E' quindi fin troppo evidente che, per la giurisprudenza di legittimità, l'indagine circa la sussistenza del nesso eziologico deve aver di mira il rapporto fra le varie cause, al fine di accertare se quelle prossime siano fattori eccezionali, imprevedibili ed atipici del tutto avulsi dalla serie causale precedente, ovvero ne costituiscano solo lo sviluppo naturale (Cass., 10 aprile 1987, in Rivista Penale, 1988, 777; Cass., Sez. V, 24 aprile 1990, n. 5923; Cass., Sez. IV, 28 aprile 1990, n. 6180.).

3)      Infine non si può non tenere conto della valutazione del cosiddetto intervallo psicotecnico, ovvero lo spazio ed il tempo, simultaneamente necessari, affinché il conducente di un veicolo percepisca una situazione da fronteggiare (pericolo improvviso), realizzi la percezione nella mente e reagisca con azioni volontarie dirette, con sufficiente coscienza di esse, ad uno scopo determinato; azioni e reazioni, di natura sensoriale, psichica, muscolare e meccanica; considerate fino al punto ed all’istante in cui gli organi del veicolo iniziano ad esplicare la funzione voluta dal conducente (frenata, accelerata, sterzata) che il conducente del [veicolo A]  ha avuto la necessità di realizzare in detto contesto e costituente limite temporale, fisico ed anche giuridico della responsabilità sul piano della obiettività e della equità. Ad esempio ed in condizioni ambientali normali, procedendo alla guida di un veicolo alla velocità di 50 Km. Orari (pari a 13,90 m/s) percependo la necessità di arrestare la marcia (alla vista della macchina capottata, la quale per prima si è presentata nel campo visivo del conducente del [veicolo A], e della autovettura in fermata in prossimità del cuspide posto tra la corsia specializzata e le corsie di marcia normale) la normale reazione istintiva è l’esecuzione di una energica frenata, nella fattispecie concreta, effettuata in condizioni estreme; considerando in 1 secondo la durata dell’intervallo psicotecnico e pari a 7 m/s quadrati la decelerazione intervenuta, il veicolo percorrerà 13,90 metri circa durante l’intervallo psicotecnico e 13,80 metri circa in frenatura; lo spazio virtuale di occupazione (spazio totale di arresto) sarà quindi pari a complessivi 27,70 metri circa. (fonte www.asaps.it). Tuttavia, la durata dei tempi di reazione può subire delle sostanziali ed importanti  modifiche e tali spazi virtuali possono aumentare considerevolmente, a causa di molteplici fattori di varia natura. Un’influenza negativa, con dilatazione dei tempi e quindi degli spazi, può essere legata soprattutto a deteriori condizioni soggettive del conducente (età, stanchezza, patologie, ecc.) od, come nel caso in argomento,  a condizioni ambientali poco favorevoli (nebbia, pioggia battente, neve, vento forte, gelo, calore eccessivo, sole abbagliante, intensità del traffico, ecc.); è sicuramente il caso in esame e riscontrabile dai rilievi effettuati.

4)      Infine, va precisato che la rappresentazione offerta dalla planimetria effettuata con i rilievi, fotografa una situazione “ex post” la cui ricostruzione ovviamente è stata predisposta in base alle dichiarazioni degli intervenuti tra l’altro in “seconda battuta, essendo inizialmente intervenuta una pattuglia dei Carabinieri. Non può essere stabilita con precisione l’esatta posizione iniziale del veicolo [veicolo C] poiché l’impatto su fondo fortemente innevato facilita lo sdrucciolamento dei mezzi coinvolti e, se come dichiarato, vi erano anche altri veicoli fermi, appare strano che non siano rimasti coinvolti; in condizioni di bufera di neve con forti raffiche di vento, è improbabile che il segnale di pericolo (triangolo) dichiaratamente posto dai soccorritori, sia rimasto al proprio posto e, soprattutto, visibile; si ritiene pertanto concretizzabile l’ipotesi di cui all’art. 23 ultimo comma della Legge 689/81 “Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. … .”

 

Chiede

 

Pertanto l’annullamento del provvedimento sopra indicato, chiede inoltre la remissione in termini del pagamento in attesa del giudizio nonché la eventuale applicazione del minimo edittale.

 

Si producono: 1) Copia prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti;

                        2) copia verbale.

 

 

 

Trieste,                                                                       f.to

RICORSO ACCOLTO CON SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE