Ill.mo Sig.

Prefetto della Provincia di TRIESTE

 

Tramite il COMANDO di

Polizia Municipale del Comune di TRIESTE

 

 

OGGETTO: Ricorso al verbale di accertamento n. ___________.

                   Per violazione alle norme del C.d.S.  (D.Le.vo n. 285 del 30/4/92)

 

     Il sottoscritto  Mario Rossi, nato a              il                 e residente in               via

Visto l'art. 203 del D. L.vo n. 285 del 30/4/92,

Vista la legge 689/81

 

Ricorre

 

Avverso il verbale di accertamento in oggetto per i seguenti motivi:

1)    in via preliminare per l'errata identificazione del veicolo, poiché al ricorrente non risulta che il veicolo identificato dalla targa _________, alla data ed all'ora indicati nel verbale abbia percorso la via ________ direzione via ______. Difatti nella copia fotostatica del verbale di accertamento si fa un generico riferimento “autovettura 2 volumi”  senza identificare colore e/o marca, indicazioni che avrebbero contraddistinto con maggior sicurezza il veicolo oggetto della sanzione in modo da escludere ogni possibilità di errore nella trascrizione.

2)    Per la discordanza tra quanto dichiarato nella copia fotostatica del verbale di accertamento ove si legge "omettendo di regolare la velocità avuto riguardo alle contestuali circostanze ambientali quali nell'attraversamento dell'abitato" mentre nella copia notificata al proprio domicilio viene contestato letteralmente "non moderava la velocità in prossimità o corrispondenza di  intersezione stradale”. Trattasi di fattispecie assai diversa e si ignora di quale delle due il ricorrente si sarebbe reso responsabile.

3)    In via principale l'accertamento amministrativo va annullato per eccesso di potere poiché redatto in violazione all'art. 4 della Legge 7/3/86 n. 65 (Principi base per i servizi di polizia locale) il quale, al punto 1) recita: "che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato"; nonché in violazione dell'art. 221, terzo comma c.p.p. che "stabilisce che sono ufficiali od agenti di polizia  giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate..."; e come ripreso dall'ordinanza sindacale attualmente in vigore n. II-9/6­84 la quale, al n. I recita "l'orario di servizio degli appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani,  per l'espletamento dei servizi di polizia stradale ed  amministrativa, è articolato su sei ore giornaliere, per sei giornate lavorative settimanali". Nella fattispecie concreta nota del Dirigente di Area del Comune di Trieste comunicava che il giorno del rilievo,  l'agente accertatone non era in servizio.  In tal modo, altresì, viene deliberatamente violato il principio più volte ribadito dalla Suprema Corte, in merito all’obbligatorietà della contestazione immediata; di fatto aggirata, nella fattispecie concreta, con l’artifizio scorretto dell’uso del regolamento di attuazione del CdS impropriamente richiamato dalla “impossibilità alla contestazione poiché a bordo di mezzo pubblico”.

4) Quand'anche fosse riconosciuta — erroneamente, a ns. avviso — la capacità di svolgere accertamenti di tale tenore a soggetti i quali, pur pubblici ufficiali, non concretano l'esercizio di pubbliche funzioni, a tale accertamento deve di necessità attribuirsi la forma della scrittura privata, e tra privati, difettando di quella fede privilegiata che sola rende l’atto inattaccabile (se non con le onerose forme prescritte dalla legge), e che solo vale a distinguere l'esercizio imparziale dell'attività amministrativa dall'arbitrio e dalla personalizzazione di situazioni, degradata tale natura dell'atto, esso si configura quale abuso d'ufficio, oltreché — come accennato — quale eccesso di potere, sintomatico vizio di illegittimità insanabile.